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      ... nè è suddito, nè Principe o potente da cui possa temersi qualche cosa? I Dottori dicono, che è in facoltà del giudice consegnare o no un clerico alla Curia secolare, vista la condizione della persona: la condizione deve intendersi relativamente all'atto in quistione non già relativamente ad ogni altra cosa, e qui c'è difetto di condizione spettante alla sostanza dell'atto, poichè essendo fra Tommaso inabile a ribellare e per natura, e per fortuna, e per professione, non deve credersi che abbia cercato di ribellare, anche quando fosse un cattivo soggetto. Oltracciò il Papa nel suo Breve dice che si consegnino alla Curia secolare coloro i quali sono legittimamente convinti, e fra Tommaso non è convinto, sia perchè manca il corpo del delitto, sia perchè i testimoni sono complici, nemici e scellerati, ed anche varii intorno alla cosa, al modo, al luogo e al tempo. E la convinzione deve intendersi nel senso del reato commesso, non già soltanto voluto, e se la convinzione manca, la condanna deve pronunziarsi secondo il dritto canonico, non secondo il dritto civile: nè la ragione politica lo consiglia, poichè è odioso lo spargere il sangue di un sacerdote, massime pel motivo di profezia; e il popolo lo loderebbe quando avvenisse qualche sciagura. Tutti i testimoni ne' tormenti negano di essersi accordati con fra Tommaso intorno alla repubblica; adunque fra Tommaso fu solo a volerla, ciò che è impossibile, e così essi lo assolvono, e "mostrano fra Tommaso aver detto questo nella sua confessione pel minor male, sotto l'impressione del tormento, macerato dal carcere, dalla fossa e dall'inedia".


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Fra Tommaso Campanella: la sua congiura i suoi processi e la sua pazzia
Volume Secondo
di Luigi Amabile
pagine 741

   





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