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      Certo quegli statuti danno a vedere, secondo i tempi, assai civiltà. Decretavasi: i castellani non s'ingerissero nelle faccende de' vicini municipi; non i nobili nelle elezioni de' magistrati comunali; i feudatari non pretendessero dritti sul passaggio degli armenti; non levassero a lor posta gabelle sulle grasce; non frodassero i vassalli nella misura de' poderi soggetti a terratico; nè terratichi nuovi riscuotessero su i feudi conceduti testè dal demanio: si vietò l'alienazione de' feudi oltre i termini della recente legge; si die' obbligo a' baroni di soggiornare in Sicilia o tornarvi in corto tempo: e che il principe solo potesse assentire i matrimoni delle lor figliuole co' figli de' nemici allo stato(832). Altri statuti, proclamando che i deboli non debban soggiacere ai potenti, studiavano nuovi argini ai radicati abusi degli uficiali sull'avere dei privati(833); innalzavano in ogni comune un ministero pubblico di tre cittadini, obbligati per giuramento a denunziare tutti gli aggravi de' giustizieri e uficiali qualunque, e sì i misfatti contro la sicurezza delle persone; i quali, dal sacramento che davano, si appellaron giurati(834). Fu decretata libertà universale d'importazione ed esportazion di vini e altre derrate; inibito di prender le persone o i letti, o diroccar le case pei debiti delle collette; francati da queste i militi(835). Si rinnovò il divieto d'ingiuriar altrui con gli odiosi nomi di guelfo o ferracano: riabilitati agli ufici i sospetti di queste opinioni politiche, non rei di alcun fatto(836). La quale benignità di principi s'osserva non meno nei molti ordinamenti sopra gli schiavi saraceni e greci, che numerosissimi erano in Sicilia per causa del corseggiar nelle ultime guerre: statuti tendenti a procacciar la conversione de' primi alla fede di Cristo, de' secondi a' dommi ortodossi, o mantenere il pubblico costume; ma si fe' divieto ai cristiani di usar con giudei; a costoro di tenere ufici ed esercitar la medicina(837). Scagliossi pena del capo contro gli avvelenatori, stregoni, indovini, incantatori, che spargon, dice lo statuto, profani errori, e ingannano i popoli con empie fallacie(838): talchè nè corsero quegli antichi nostri legislatori all'atroce e usato supplizio del fuoco, nè mostrarono prestar fede a negromanzie, ma puniron solo la frode e il disordine civile.


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La guerra del Vespro sicialiano
o Un periodo delle istorie sicialiane
di Michele Amari
1843 pagine 912

   





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