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      72 Secondo Mawerdi, l. c., mancando il danaro del fei in una provincia,
      dovea supplire il tesoro del califo. Negli annali dal terzo al quinto secolodell'egira credo non si trovi un solo esempio di stipendii menomati.
      73 Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 337 a 341, enumera i varii casi e i varii pareri dei giuristi, relativamente all'iktā'. Non si tenea lecito trattandosi di kharāg eventuale, cioč dovuto da Infedeli che avessero pieno diritto di proprietą, e perņ andassero sciolti dal tributo come dalla gezīa, facendosi musulmani. Il kharāg perpetuo, se dovuto in danaro e non variabile secondo il raccolto, si potea concedere. Pare che gli iktā' si fossero anco tentati sopra le decime legali, ossia zekāt; poichč i giuristi si sforzavano a dimostrarne la nullitą. Questo luogo di Mawerdi č stato tradotto da M. Worms, Recherches sur la propriété etc., p. 206, seg.; la cui interpretazione non sempre mi pare esatta.
      74 Mawerdi, l. c., della edizione di Enger, e p. 207, seg., della versione del Worms, enumera gli uficii pei quali si tenea permesso lo iktā' e le condizioni necessarie nei varii casi. La regola generale che se ne cava, messi da canto i dispareri dei giuristi su i punti secondarii, č: 1° di escludere le concessioni oltre una vita d'uomo; 2° permettere le vitalizie ai soli militari; 3° permettere le delegazioni per parecchi anni agli impiegati permanenti, come muedsin e imām delle moschee; e 4° limitarle a un anno pei non permanenti, come cādi, hākim, segretarii e impiegati d'azienda.


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Storia dei musulmani in Sicilia
Volume secondo
di Michele Amari
F. Le Monnier Firenze
1858 pagine 654

   





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