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      La Civiltà Cattolica ci dice che i sudditi israeliti degli Stati romani hanno torto di lagnarsi delle conseguenze di leggi da essi tacitamente accettate, quando risolsero fermare quivi la loro stabile dimora, essi hanno accettato in tal modo anche la legge che dà il diritto alla Chiesa, di far suoi i loro figli battezzati. Il nostro autore parte da una falsa premessa. Non è vero che leggi stabili e antiche regolano somiglianti avvenimenti. Disposizioni opposte le une alle altre sono unica norma alla esecuzione di tali fatti. Sotto il pontificato di Paolo III, nel 1539 fu restituito un fanciullo israelita dell'età di anni 7, stato rapito da alcuni cittadini per l'allegato battesimo somministrato clandestinamente. Nel 1537 furono restituiti a Roma due fanciulli battezzati. Nel 1625 fu dal patriarca di Aquileja sotto il pontificato di Urbano VIII ordinata la restituzione di una giovinetta di anni nove nella provincia di Treviso. Nel 1774, fu restituita a Nizza una giovinetta protestante inglese, e il vescovo che ordinò il ratto fu scomunicato dal papa. Recentemente nel 1840 sotto Gregorio XVI non fu toccato un fanciullo ebreo di genitori francesi, benchè provato il battesimo(13). (Noi riprodurremo più avanti gli autentici documenti). E se fu imposta ai genitori la condizione con cauzione o senza, di presentare questi fanciulli giunti all'età di dodici anni alle autorità ecclesiastiche, non prova meno che alcuni sommi pontefici adottassero principii bene opposti a quelli dei nostri magni dottori che credono attingerli dalla medesima fonte dalla quale sortirono le leggi rivelate e i dogmi.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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