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      Il tribunale provinciale sedente in Genova, sessione 1, sentite ecc.
      Attesochè in dipendenza delle deposizioni de' testimonj, sentiti in udienza, non che dalla stessa confessione dell'imputata Lavazero, sarebbe rimasta ampiamente confermata, comprovata l'imputazione ascrittale nella citata ordinanza della Camera di Consiglio e requisitoria del sei corrente dicembre, d'avere il 18 agosto p. p. clandestinamente battezzato contro la volontà de' genitori il bambino israelita Leon Levi;
      Attesochè ad eliminare la conseguente responsabilità che ne deriva dirimpetto alla legge a carico della nominata Lavezzaro non sarebbero sufficienti le ragioni di scusa a di lei favore, addotte nella difesa e consistente in ciò che la medesima Lavazero abbia sostenuto di non avere simultaneamente pronunziato le parole Io ti battezzo, con il versamento dell'acqua sopra il capo del bambino e perchè lo stesso si trovasse in estremo pericolo di morte; avvegnachè la prima delle addotte scuse vuolsi riguardare mendicata alla opportunità della circostanza, mentre avendosi ricorso alle prime risposte date dall'inquisita innanzi all'autorità politica ed al giudice istruttore, non che alla sua confessione con le testi madre e figlia Morando, rimarrebbe esclusa una tale asserzione; e quanto alla seconda lo stesso fatto dell'intervallo di un mese e più, decorso tra l'amministrazione del battesimo e la seguita morte del fanciullo Levi, dimostra ch'egli non era in estremo pericolo di vita, conforme anche più specialmente s'è potuto rilevare dalla deposizione della madre Morando.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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