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      Nel medesimo modo, se il proconsole comanda una cosa e l'imperatore un'altra, esiterete voi a servire l'imperatore piuttosto che il proconsole? Dunque se Dio vi fa un comando contrario a quello dell'imperatore voi dovete obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (serm. 62, e. 8). Se dunque la legge ecclesiastica venisse a trovarsi in disaccordo con la legge naturale, non è dubbio che debba seguirsi la legge naturale a preferenza della legge ecclesiastica; così lo vuole l'ordine della giustizia, servandus est ordo justitiæ.
      Ma si dirà, questo gran principio della potestà paterna non soffre alcuna eccezione? Non, puossi in verun caso sottrarre il figliuolo all'autorità de' suoi genitori? Io rispondo: Sì, questo principio ammette delle eccezioni, ma esse debbono sortire tutte dalla legge naturale medesima. Qual è lo scopo della natura o piuttosto del Creatore nell'istituzione della famiglia? Non è la conservazione fisica e morale del fanciullo? Se dunque avviene che un padre soffocando i sentimenti naturali, abusa della sua forza e della sua autorità per mettere in pericolo la vita o la moralità dell'essere debole che gli è confidato, il suo diritto sussisterà sempre? No, senza dubbio; giacchè questo diritto non è assoluto, egli non potrebbe essere contrario al fine che si è proposto la natura; in una parola, egli è subordinato a dei doveri, e quando questi doveri sono calpestati, è allora che il padre rinuncia da se medesimo a' suoi proprii diritti, e si dispoglia del suo carattere sacro, che abiura questa tutela che il cielo gli avea deferita.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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