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      D'altronde v'è nella specie un altro diritto oltre quello del padre: è quello del fanciullo, quello cioè d'essere conservato, sostenuto, protetto; e siccome esiste nella società un'autorità superiore, incaricata di mantenere e di far rispettare i diritti, ella interviene allora; ella ritira dalle mani di questo padre indegno, snaturato, questo deposito, che gli era stato confidato, e che non poteva più rimanervi senza pericolo. Ma il magistrato esercitando così la sua autorità tutelare, ferirebbe egli forse la legge naturale? no. Egli non fa al contrario che conformarsi alle sue prescrizioni, ed assicurare la osservanza di questa legge che ha sottoposto i diritti del padre alla conservazione del figliuolo. La sua sentenza è un'applicazione del diritto naturale, anzichè una violazione. Così pronunciata una simile sentenza, chi se ne sorprende? vedesi forse in alcun paese, che l'opinione pubblica si commova, si sollevi, s'irriti? no. Egli è che tutto il mondo comprende perfettamente che alcuna legge non è stata violata, alcun diritto sconosciuto; è perchè in una parola nulla ha ferito quel senso morale che approva ciò che è giusto, e respinge ciò che è ingiusto.
      Si volle citare.... Veramente non so se io debba rispondere a questa obbiezione! Rispondiamo però affine di non ommettere nulla. La debolezza delle obbiezioni è d'altronde una prova di più. Si volle citare quell'articolo 66 del codice penale che porta «Allorquando l'accusato avrà meno di sedici anni se fu deciso che egli ha agito senza discernimento, egli sarà secondo le circostanze rimesso a' parenti, o condotto in una casa di correzione». Si è molto insistito sopra quelle parole senza discernimento.


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
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