Pagina (142/194)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Il regime di protezione era in vigore sotto l'antica monarchia avanti l'89. In questo regime la Chiesa se non avea il potere temporale, ricorreva al potere civile per assicurare l'esecuzione delle sue leggi; era ciò che si chiamava allora il ricorso al braccio secolare. Ma la prima condizione di questo intervento del potere civile, non era che la legge della Chiesa fosse giusta, e il suo diritto incontestabile? altrimenti questo potere avrebbe rifiutato il suo concorso; giacchè nell'ipotesi (che è la nostra) dell'indipendenza rispettiva dei due poteri stava al potere temporale a giudicare se dovea concorrere o no. Così la Chiesa stabiliva delle feste (suppongo, ben inteso, che il numero di queste feste non fosse eccessivo), era il suo diritto. Il magistrato poteva prestare il suo soccorso in questa circostanza e in altre simili, la legge della Chiesa diveniva legge dello Stato; i due poteri s'univano e confondevano per così dire la loro autorità. Ora se l'autorità ecclesiastica, appoggiandosi su qualche testo del diritto canonico, si fosse indirizzata al magistrato per sequestrare o pregare di rapire un fanciullo battezzato ebreo, o protestante, il rappresentante del potere civile avrebbe senza dubbio niegato il suo concorso, opponendo il diritto naturale della famiglia, e la cosa non sarebbe andata più in là. Il regime di protezione suppone dunque prima di tutto il diritto dell'autorità spirituale, l'equità della legge ecclesiastica; altrimenti rimane senza applicazione.
      Ora v'è da meravigliarsi se Iddio non ha conferito alla sua Chiesa un simile diritto?


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
di
pagine 194

   





Chiesa Chiesa Chiesa Chiesa Stato Iddio Chiesa