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      Direte che i diritti della paternità devono cedere innanzi agl'interessi generali della nazione; e noi non replicheremo verbo, quantunque ci sarebbero a fare non pochi comenti sopra le intollerabili esorbitanze, alle quali la moderna Statolatria ha sospinto molti Governi, che, coi pretesi interessi della nazione, appena lasciano diritto individuale o domestico, sopra cui non faccian man bassa. Ma questo nostro tacerne per ora non ci toglie il diritto di farne un'applicazione che va a capello al caso che discorriamo. Supposto che pel Battesimo accertato si sia chiarito un verissimo diritto di paternità divina sopra l'infante che ne fu soggetto, sarebbe stranissimo che a questa nuova paternità di ordine cotanto eccelso non si voglia concedere quella prevalenza, la quale agl'interessi generali della nazione si concede con tanta larghezza. Tant'è! anche sotto codesto aspetto potrebbe considerarsi la quistione. Trovandosi quelle due paternità (l'umana e la divina) in coś risoluta opposizione, per colpa della umana ignoranza o malizia, che l'una non potrebbe mantenersi senza scemarne l'altra, ś che il conservare interi i diritti di chi geneṛ l'infante alla terra riuscirebbe, con morale certezza, a sconoscere e calpestare i diritti di chi rigenerollo al cielo, egli basta un fil di fede e di senso comune per intender a quale dei due diritti bisogna lasciare la prevalenza. Essendovi poi una manifesta prevalenza di dritto in cosa che ha il suo lato esteriore, qual maraviglia che v'intervenga il braccio secolare per farlo prevalere nel fatto?


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Roma e la opinione pubblica d'Europa nel fatto Mortara
Atti documenti confutazioni
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