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      È già stato detto da Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alla Repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe [pag. 35] la prima passione de' Cittadini, che nella Monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del Governo, dove è ottimo stabilimento il destinare dei Commissarj, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle Leggi. Ma ogni Governo, e Repubblicano, e Monarchico, deve al calunniatore dare la pena, che toccherebbe all'accusato.
      Della Tortura
      Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle Nazioni è la Tortura del reo, mentre si forma il Processo, o per constringerlo a confessare un Delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metaforica ed incomprensibile purgazione d'infamia.
      Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice, nè la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia definito, ch'egli abbia violati i patti, coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perchè tale è [pag. 36] secondo le Leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati.


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Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
1764 pagine 84

   





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