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      Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto di corporale, e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine, che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti, da quelle dei furti dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente [pag. 50] natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito, che le separa.
      InfamiaLe ingiurie personali, e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un Cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'Infamia. Quest'Infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della Patria, e di quella quasi fraternità, che la società inspira. Ella non è in arbitrio della Legge. Bisogna dunque, che l'Infamia della Legge sia la stessa, che nasce dai rapporti delle cose, la stessa, che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni, e di quella tal Nazione, inspirano. Se l'una è differente dall'altra, o la Legge perde la pubblica venerazione, o l'idee della morale, e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempi.


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Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
1764 pagine 84

   





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