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      Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato, per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una Società, di cui non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della Società esiliato, ed escluso, ma non punito colle [pag. 73] formalità delle Leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.
      Sogliono i rei di delitti più Leggieri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana, e però quasi inutile schiavitù, a Nazioni, che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera, ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggeri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà un'impressione, che distogliendolo da questi, l'allontani viepiù da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro, ed ai delitti, nella forza, ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza, ed all'umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un Cittadino privato potesse egualmente togliere, colla sua remissione, la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i Cittadini, o del Sovrano.


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Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
1764 pagine 84

   





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