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      Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.
      Processi e Prescrizione.
      Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo [pag. 74] il tempo, e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve, che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta, che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della Legislazione.
      Ma le Leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove de' delitti, e il Giudice diverrebbe Legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo, che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori, ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un Cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principj, perchè non può fissarsi un limite preciso, che per una data Legislazione, e nelle date circostanze di una Società; aggiungerò solamente, che provata l'utilità delle pene moderate in una Nazione, le Leggi, che in proporzione dei delitti scemano, o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle [pag.


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Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
1764 pagine 84

   





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