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      Dunque lo sarà parimente la pena del Suicidio, e perciò quantunque sia una colpa, che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse, che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo, che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, cosicchè vi preferisce un'infelice eternità, deve essere niente mosso dalla meno efficace, e più lontana considerazione dei figli, o dei parenti.
      Contrabbandi.
      Il Contrabbando è un vero delitto, che offende il Sovrano, e la Nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perchè commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti, che non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli, che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un Fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza [pag. 87] tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, e di molto sangue, lentissimi, e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'ajuto dei più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.
      Questo delitto nasce dalla Legge medesima; poichè, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il Contrabbando; e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima.


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Dei delitti e delle pene
di Cesare Beccaria
1764 pagine 84

   





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