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      Il diritto Costantinianeo permise di vendere filios sanguinolentos, cioè appena nati, in estrema necessità di fame. Le Pandette finalmente proibirono assolutamente di mettere i figli in vendita od in pegno.
      c) Una terza conseguenza della patria potestà era che tutto ciò che dal proprio lavoro o da altra fonte i figli lucravano, tosto apparteneva al padre. - I beni dei figli per tal modo acquistati dicevansi Peculium. Ma in appresso, si distinsero quattro sorta di peculii: il Prefettizio, che per opera del padre, o d'altrui per causa ed in considerazione del padre, al figlio profittava, e questo di pien diritto acquistavasi dal padre; l'Avventizio che veniva da altri, e per altro titolo, come dalla madre, da amici ecc., e questo restava in proprietà del figlio, avendone il genitore l'usufrutto; il Castrense, che in occasione della milizia il figlio si era guadagnato, e questo gli apparteneva in proprio; e finalmente, il Quasi-Castrense, che, nell'esercizio della milizia togata, cioè nella professione del foro, il figlio aveva lucrato, e questo era assimilato al peculio castrense.
      d) Il padre poteva diseredare il figlio, senza addurne causa alcuna. La legge delle XII. tavole diceva: Pater familias uti legassit, ita jus esto. La parola testamentaria del padre era la legge, era il diritto.
      Tanta e sì grande era l'estensione che il romano legislatore, soprattutto curante di dare all'ordinamento dello Stato una base salda ed incrollabile nella famiglia, avea stimato necessario di conferire alla paterna autorità.


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Manuale di antichità romane
di Gerolamo Boccardo
1861 pagine 60

   





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