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      La domanda che lo sposo facea della sposa a colui sotto la cui patria potestà essa era, e la risposta affermativa di quest'ultimo costituivano una reciproca obbligazione sotto il nome di Sponsalia, dallo spondere che faceva il padre della fanciulla. Indi Sponsus e Sponsa, Speratus e Sperata dicevansi i due promessi.
      Potevano col solo verbale consenso stringersi gli sponsali; sovente però si redigevano per iscritto; e le tavolette sulle quali questo era consegnato suggellavansi colle anella dei presenti. Lo sposo dava alla fidanzata l'anello pronubo, quasi arra o pegno della promessa. Fissavasi quindi il dì delle nozze.
      § 17. In tre diverse maniere soleano contrarsi le nozze, cioè: Usu, Confarreatione e Coemptione.
      Dicevansi fatte coll'uso le nozze, quando la moglie avesse un intero e continuo anno vissuto in matrimonio col marito.
      Per confarreazione era formato il nodo coniugale quando, adoperate certe parole consacrate, in presenza di dieci testimoni, e del Pontefice, faceasi solenne sacrificio. Cogli stessi riti potevasi sciogliere il matrimonio, ed allora Diffarreatio la cerimonia chiamavasi.
      Per coemptionem eran fatte le nozze quando, mercè di una simulata compra e vendita, davasi dal marito una somma di denaro per ridurre in proprio potere la sposa.
      § 18. Sotto l'autorità della religione ponevansi le nozze; nè contrarre si potevano senza sacrifici ed invocazioni, specialmente a Giunone; la Dea che presiedeva al connubio. Il fiele dell'animale immolato gettavasi via, in segno dell'espulsione d'ogni amarezza dal domestico focolare.


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Manuale di antichità romane
di Gerolamo Boccardo
1861 pagine 60

   





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