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      La seconda contiene quei ch'erano destinati al particolare servizio di una qualche divinità.
      § 80. Nella prima categoria conviene distinguere:
      1° I Pontefici. - Istituiti da Numa, e così nomati dal primo Ponte sul Tevere, affidato loro in custodia, originariamente erano quattro, e dovevano essere patrizii. Ma nell'anno 454 la plebe cominciò ad aggiungerne altri quattro presi dal suo seno. Silla ve ne aggregò altri sette. I primi otto rimasero col nome di Majores; e gli altri sette Minores furono detti. Si elessero nel loro proprio collegio fino alla legge Domizia (a. 649 di Roma); questa decretò che dai Comizi tributi si estraessero a sorte; Silla abrogò, Labieno (a. 690) richiamò in vigore questa legge; sotto gli Imperatori a questa bisogna presiedette l'arbitrio.
      Ufficio de' Pontefici era: decidere tutte le questioni relative a cose sacre; fare leggi e regolamenti a ciò necessari ed opportuni; sopravvegliare agli altri ministri del culto; e adempire varie più specifiche incumbenze, come quella relativa al mese Mercedonio, di cui sopra favellammo.
      Comechè grandissima fosse la loro autorità, andavan però soggetti al potere censorio. - Ciò che tre Pontefici decretato avessero, era tosto per cosa santa reputato.
      Presiedeva il collegio dei Pontefici il Pontifex Maximus, eletto dal collegio stesso, fra patrizi in prima. Ma nell'anno 500 di Roma Tito Coruncanio fu, benchè plebeo, chiamato alla grande dignità, dalla quale non furono poi più esclusi quelli dell'ordine suo. Da Augusto in poi se la arrogarono gli Imperatori.


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Manuale di antichità romane
di Gerolamo Boccardo
1861 pagine 60

   





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