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      E, prudentemente, non devonsi mettere in pubblico tutti coloro che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale
      2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna, Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc. ecc.
      3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convengono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti; per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizii e di corruttele; e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi alla assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.
      4. Non devono essere trattati colla stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori, o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perchè, se pure ne risulta un pericolo, vi ha ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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