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      Si domanda: 9. Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al commercio carnale.
      R. Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, imperocchè si giudica che la impotenza non era perpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere cancellata dal commercio carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contrattto di matrimonio.
      Si domanda: 10. Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?
      R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret. si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purchè non avvenga scandalo, non è obbligato a stare nè con Paolina nè con Geltrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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