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      Questa decisione è contrariata da Pontas, il quale, al tit. Impedimento d'impotenza, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Geltrude.
      In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso.
      Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori.
      Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?
      R. Una volta nel foro esteriore, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi — se non era già stata fatta — mediante persone idonee; e, o si giudicava perpetua la impotenza, e tosto il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e, ciononostante, il matrimonio si scioglieva, affine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così Sanchez e molti altri da lui citati l. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era perpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.
      In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al conjuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi proibivasi un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non assoluta.
      Ma noi che non dobbiamo occuparci che del foro interno della coscienza, ove consti in modo certo che la impotenza è perpetua, deve esigersi dai conjugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non conjugate: così il cap: 5, tit.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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