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      Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero ermafroditi nel vero senso della parola, imperocchè avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.
      Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, nè fecondano, nè concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. E' chiaro in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità, è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.
      Se poi in essi prevalesse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.
      E' a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere nè gli ordini sacri nè abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente Sanchez e molti altri da esso citati, l. 7, disp. 106 n. 10.
      QUESTIONE II.
      Del debito coniugale.
      Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:
      1. Del debito coniugale chiesto e reso;
      2. Dell'uso del matrimonio;
      3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.
      Capo I. — Del debito coniugale, chiesto e reso.
      E' certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, imperocchè ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorchè li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso e ministro.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





Sanchez Dio