Pagina (160/191)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9, S. Liguori, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve nè rendersi nè chiedere il debito coniugale, perchè v'ha pericolo d'aborto:
      1. E' scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorchè, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.
      Da ciò risulta: 1. non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. Alessandro III, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma Sanchez, l. 9, disp. 24, n. 17. S Lig. l. 6, n. 930, e molti altri dippoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocchè è repugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporsi che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





Sanchez S. Liguori Sanchez Lig Liguori