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      (Gen. 38 10).»
      2. E' certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a così fare, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o — e ciò a più forte ragione — essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato nella vagina il seme, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.
      3. E' certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.
      4. E' certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale, e se, infatti, di quando in quando esso perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, essa non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorchè egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccherebbe anch'essa gravemente.
      Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito conjugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distornelo.
      Molti teologi sostengono che la moglie in questo caso non può rendere il debito coniugale ancorchè si esponesse ad una minaccia di morte:


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





Gen Onan