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      3. Se c'è a temere che il marito, benchè non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meritrici, ci sembra che la moglie abbia quì un motivo sufficiente di scusa, tuttochè la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sè diverbi, dissidii, sciupìo d'avere, scandalo, ecc.
      4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigii passeggeri, ai dissidii ed anche alle percose non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezza, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidii, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito conjugale.
      5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa sà con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurierebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.
      6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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