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      Dicasi lo stesso se esercitano l'atto conjugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoja nei dolori del parto.
      VII. E' peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anco in tempo di guerra, in un luogo sacro, perchè si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perchè la legge della Chiesa lo proibisce: i conjugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.
      VIII. Peccano, infine, mortalmente i conjugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri, e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per dormirvi essi, i figli, e i domestici, sieno cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti conjugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti, e devono la loro depravazione a conjugi imprudenti!
      ARTICOLO II. — Dei contatti fra conjugi. — I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è, senza alcun dubbio, lecito: questi toccamenti sono come gli accessorii dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, abbenchè tendano all'accoppiamento, si fanno per godere una voluttà maggiore, sono peccati veniali, perchè questo maggiore godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero repugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i conjugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli (Salm 31. 11); ma che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni, come usano le genti che non conoscono Dio» (I. ai Tessal, 4. 4.)


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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