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      II. Il palparsi fra conjugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la polluzione non è lecita nè ai conjugati nè ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi volontariamente al pericolo di essa. Percui, allorquando non espongono al pericolo di polluzione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra conjugi ed altri contatti non osceni che soglionsi fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si posson permettere fra persone non conjugate, benchè vi possa essere qualche pericolo di polluzione, semprecchè però vi sia un motivo che li giustifichi, a più forte ragione si possono permettere fra conjugi, imperocchè, favorendo questi contatti la loro mutua affezione, diventano un motivo sufficente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.
      III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali. S. Antonio, Silvestro, Comitolus e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.
      Sanchez poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, S. Liguori l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.


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Venere ed Imene al tribunale della penitenza.
:Manuale dei confessori
di Jean Baptiste Bouvier
1885 pagine 191

   





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