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      Fu adunque creato il prefato gonfaloniere di giustizia sette anni dopo i priori dell'arti. La elezione di quello fu commessa a' priori; e fugli dato il tempo di mesi dua. Fu aggiunto per legge, che si dovesse tôrre popolano, e che egli avesse quattro consiglieri, due conestabili e mille fanti armati, tutti di popolo, cioè dugento del sestiere di San Piero Scheraggio, dugento del sestiere oltrarno, e così degli altri quattro sestieri centocinquanta per uno. Questa gente ordinata s'eleggeva per uno anno: e ogni volta ch'egli accadeva era obbligata di seguire il gonfaloniere della giustizia. Ancora era aggiunto nella legge, che nessuno della nobilità potesse essere, del numero de' mille fanti, e che non dessero loro impedimento nè con parole nè con fatti: e contro a' trasgressori di questa legge posero gravissime pene. Il gonfaloniere della giustizia per la legge non poteva trarre fuori il gonfalone, se non per il comandamento de' priori: e in quel tempo, non stava con loro e non aveva altra autorità, se non ch'egli era capo di mille armati ad eseguire la giustizia contro a' potenti, se ricusassero d'ubbidire al magistrato.
     
      In quello medesimo anno fu ordinato nella città, che nessuno de' priori potesse essere del medesimo ufficio se non finiti i tre anni dal dì della uscita sua, benchè innanzi nessuna legge lo vietasse, ma solamente la vergogna ritenesse i cittadini da simile domanda. Questo tempo così ordinato per legge fu volgarmente chiamato divieto. La cagione di questa legge fu per aprire la via agli onori a molti, e per tôrre via la cagione che certi, rifidandosi nella grazia e nella potenza, non volessero continuare il magistrato.


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Istoria fiorentina
di Leonardo Bruni
Le Monnier Firenze
1861 pagine 852

   





San Piero Scheraggio