E se si trovasse alcuno, che avesse venduto o donato o altramente dato alcuno libro, che non si trovasse scritto nelle dette liste e inventario, ipso jure et facto s'intenda essere incorsi, ed incorrano nella pena di escomunicazione, e di scudi dieci per cadauno libro, e qualunque volta; da essere applicati nelli modi e forme come di sopra; si tenerà secreto l'accusatore, al quale si crederà con uno testimonio degno di fede, acciocchè per l'avarizia non si abbiano per librari o mercanti di libri a non propalare e presentare li libri eretici e proibiti, che per l'Officio dell'Inquisizione se gli fa sapere, che presentando loro all'Officio dell'Inquisizione se gli provederà acciò non restino in danno, mentre la presentazione si faccia fra dieci giorni prossimi.
Ancora ordinano e comandano a tutti quelli, li quali hanno presso di sè alcuni libri o scritture, di qual sorte voglia, li quali siano eretici, o che non si ammettano dalla santa Chiesa cattolica e apostolica, e siano di qua in dietro per alcun arcivescovo, inquisitore, sive commissario, proibiti, e massime gli infrascritti qua di sotto annotati, che, nel termine di mese uno prossimo, li vogliano avere consegnati nelle mani delli prefati monsignori, da' quali saranno assolti da tutte le censure e pene, nelle quali fossero incorsi: e passato detto termine, non si ammettono più, anzi contra di loro si procederà irremissibilmente non solo alla pena, nella quale saranno incorsi, ma ancora in maggiore pena, secondo la qualità delle persone, all'arbitrio delli monsignori: e chi accuserà sarà tenuto secreto, avrà la terza delle pene pecuniarie come di sopra.
Ancora ammoniscano ogni e qualunque fedele dell'uno e dell'altro sesso, o di qualunque stato, grado o condizione e dignità, che, sotto pena di escomunicazione latae sententiæ e di scudi cinquanta d'oro, da essere applicati per uno terzo all'ufficio de l'Inquisizione, un altro terzo alla Cesarea Camera, e un altro terzo all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, infra giorni trenta dopo la pubblicazione delli presenti, cioè dieci per il primo, dieci per il terzo e perentorio termine e monizione canonica, che debbano avere denunciato, revelato e notificato se hanno conosciuto o udito alcuno eretico, o suspetto, o diffamato d'eresia in la città o diocesi di Milano.
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Officio Inquisizione Officio Inquisizione Chiesa Inquisizione Cesarea Camera Milano
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