Similmente avere notificato per nome e cognome tutti quelli, li quali straparlano delli articoli della fede, delli sacramenti della Chiesa, delle ceremonie, della autorità del Sommo Pontefice, e delle altre cose pertinenti alla fede cattolica e sacramenti ecclesiastici. Similmente quelli che dimandano o pregano li demonj, o che loro sacrificano, o che li fanno sive prestano altri divini onori, e chi dà ajuto alli Luterani o altra sorte d'eretici o sospetti d'eresia. Rendendo sicuro caduno e qualunque che avesse in premisse cose, o alcuna di loro errato, che comparendo personalmente innanzi alli sudetti monsignori nel termine d'uno mese prossimo, si accetteranno a penitenza secreta, e si libereranno ed assolveranno gratis e senza spesa alcuna.
E più se alcuno Luterano, o altramente eretico, spontaneamente comparesse e accettasse la penitenza, o non interrogato denunciasse alcuno complice, esso notificante sarà tenuto secreto, e guadagnerà il quarto delle pene pecuniarie, e beni che si potessero esigere e conseguire giustamente, secondo i termini della ragione di tali complici e delinquenti.
Declarando che, se alcuno contravenisse in alcuna delle sopradette cose, e da se stesso si notificasse e denunciasse li complici, che si assolverà dell'escomunicazione e pene, nelle quali fosse incorso, e se gli darà la terza parte della pena pecuniaria, che si esigerà dalli complici.
Certificando ogni persona, che le licenze e altre cose, che si faranno e si concederanno in tutti li premessi casi, si faranno e concederanno gratis e senza pagamento alcuno, ancora inerendo alle determinazioni della santa Madre Chiesa, la quale non immeritamente ha statuito e ordinato per la salute di tutte le anime, che ogni fidele cristiano dell'uno e l'altro sesso, dopo che saranno pervenuti alla età della discrezione, ogni e qualunque suo peccato, almeno una volta l'anno abbiano a confessarsi al proprio confessore; ingiuntali la penitenza, per le proprie forze studiino adempirla, pigliando riverentemente almeno ad ogni pasqua di risurrezione del nostro Signore, il santissimo sacramento della Eucaristia, salvo se per caso di consiglio del proprio sacerdote, per qualche giusta e ragionevole causa, si ordinasse che dovesse astenersene; altramente vivendo, non si ammetta nell'ingresso della Chiesa, e morendo non gli sia concesso la cristiana sepoltura.
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