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      Nè si obbietti, che quei Tribunali possono diventare legali di fronte a casi straordinarî e impreveduti, perocchè il Codice e la procedura penale hanno preveduto l'avvenimento di fatti che in modo straordinario compromettano l'ordine pubblico e li ha preveduti lo Statuto, il quale vietando alle autorità di ricorrere in questi casi a provvedimenti straordinarî, ha provveduto alla propria incolumità. Si può infatti immaginare, che alcuno pensi a creare Tribunali o Commissioni straordinarie - vietate dall'art. 71 dello Statuto - in tempi normali? (Impallomeni).
      La storia dell'art. 6 dello stesso Statuto Albertino, corrobora poi pienamente tale corretta interpretazione. Questo articolo, che vieta al Re di sospendere l'osservanza delle leggi o dispensarne, fu copiato dall'art. 13 della Carta francese del 1830, e questo fu alla sua volta desunto dall'art. 14 della precedente Carta del 1814 ch'era così formulato: «Le roi fait les reglements et les ordonnances nècessaires pour l'execution des lois et la suretè de l'Etat
      I partigiani dell'assolutismo spinsero Carlo X, con una falsa interpretazione di queste ultime parole, a pubblicare le ordinanze del 25 luglio 1830, che sospesero la libertà della stampa, modificarono la legge elettorale e sciolsero la Camera dei Deputati e provocarono pure la rivoluzione. Col trionfo della rivoluzione rivedendosi la Carta del 1814 nel 1830 furono soppresse le vaghe parole: Sureté de l'Etat e aggiunte le altre: sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur execution, per impedire che rinascesse mai la pretesa di paralizzare con decreti le leggi dello Stato.


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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