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      I Tribunali di guerra con interpretazione grettamente farisaica del Codice penale militare respinsero in tutti i casi la istanza degli imputati per la libera scelta di un difensore tra gli avvocati esercenti: poggiando le loro decisioni sull'articolo 544 di detto Codice che consente all'imputato di potere scegliere il difensore fra gli uffiziali presenti, che non abbiano un grado maggiore a quello di capitano.
      Si lasci da parte il fatto che viene diminuita sostanzialmente la difesa che i nostri Codici vogliono affidata a persona capace - e i militari, per quanto valorosi in guerra e competenti nella loro arte, non potranno mai dirsi persone capaci nelle quistioni di diritto e nello esercizio della avvocatura - ma colla interpretazione data col citato articolo si è violato lo spirito e la lettera della legge.
      Il legislatore ha disposto e statuito in vista della guerra, e si comprende che mentre l'esercito è in campagna non è possibile rispettare tutte le forme procedurali e che molte volte, perciò, tutto è rimesso alle circostanze del momento; per questo motivo non nel solo articolo 544 si adoperano frasi, che indicano la intenzione che si faccia il possibile (l'imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti ecc.), ma anche nell'art. 545 vien detto che gli uffiziali istruttori, l'avvocato fiscale ed il segretario potranno scegliersi fra i militari, secondo le circostanze. La chiarissima intenzione del legislatore, infine, emerge, dall'art. 551 dello stesso Codice penale militare, che stabilisce: «Innanzi i tribunali militari, in tempo di guerra, si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace.


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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