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      Ma allora, domandiamo noi, a che serve la legge? a che serve la divisione dei poteri? qual'è la differenza, che passa tra un regime assoluto e un regime costituzionale?» (Impallomeni, p. 39).
      Di più: quando la Cassazione intervenne e dichiarò la propria competenza - e non poteva essere competente e non doveva intervenire se i Tribunali di guerra fossero stati legali e costituzionali - lo fece in modo scorretto e sconveniente e misconoscendo la missione commessale dalla legge. Questa, infatti, è tassativa nello stabilire che essa debba esaminare le quistioni di diritto e non le quistioni di fatto; essa ci sta per separarle e nella separazione sta la sua ragione di essere. Or bene la Cassazione precisamente in questa occasione, in cui poteva affermarsi nella sua più grande maestà come uno dei poteri pubblici dello Stato, venne meno al proprio compito esaminando la questione di fatto, la opportunità dei provvedimenti presi, e non se tali provvedimenti per quanto opportuni, per quanto anche necessarî, siano stati conformi allo Statuto e alle leggi, sicchè il supremo magistrato desumendo la legittimità di siffatti provvedimenti dalla ipotetica loro necessità e convenienza politica, svisò la propria funzione, si sostituì al Parlamento, rese un servizio al governo, che incoraggiato dal precedente, segnalando come necessario qualunque illecito ed incostituzionale provvedimento, sa che verrà giustificato ed approvato dal corpo che avrebbe dovuto precisamente richiamarlo alla osservanza della Costituzione e delle leggi (Brusa, p. 10, 11 e 34; Lucchini, p. 57; Impallomeni, p. 40).


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Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause
di Napoleone Colajanni
Sandron Palermo
1895 pagine 444

   





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