Pagina (110/963)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Le volontà de' fondatori si sopprimono, si commutano a beneplacito del re. Gli ecclesiastici dipendere dal re e da' suoi magistrati, e non essere su la terra dignità che abbia diritto o possanza di derogare alle sentenze sopradette".
      Le quali, applicate a molti casi, e ripetute negli atti del Governo, stabilirono a poco a poco le pratiche e le opinioni ne' giudizi de' magistrati, e nell'animo de' popoli. Quindi il divieto di ricorrere a Roma senza il regio permesso; quindi le provviste de' benefiziati fatte dalla cancelleria romana, annullate dal re; impedite le concessioni de' pontefici sopra le rendite de' vescovi; impedito al papa congiungere, separare, mutar confini alle diocesi; abolite le regole della cancelleria romana, non accettar nunzi se non approvati dal re. Il matrimonio difinito "contratto civile per natura, sacramento per accessione"; le cause matrimoniali, di competenza laicale; o, se de' vescovi, per facoltà delegata dal principe. E se n'ebbe prova nel matrimonio del duca di Maddaloni, che voleva risolversi per caso preveduto dal concilio di Trento. Il nome, il grado, la ricchezza degli sposi fecero quella causa la più famosa del tempo, così che il nunzio voleva trattarla nel tribunale della nunziatura; ma il re, nominato il magistrato a deciderne, confermò essere i matrimoni patti civili.
      IV. Crebbero per le cose dette le facoltà dei vescovi, ma in danno di Roma; perciocché nello interno l'autorità vescovile fu ristretta e abbassata. Venne a' vescovi proibito d'ingerirsi nella istruzione pubblica, e di stampare scritti non sottomessi alla censura comune ed approvati dal re. Vietate le censure de' vescovi, vietati i processi per lascivie, interdette le carceri.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Storia del reame di Napoli
di Pietro Colletta
pagine 963

   





Governo Roma Maddaloni Trento Roma