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      La effrenata potestà di quelle giunte voleva nei membri suoi prudenza quasi sopraumana, e modo, senno, benignità, giustizia; ma pure i giudizi loro furono sì negligenti e precipitati, che spesso vedevansi scambiati nomi e segnali dei fuorbanditi, e inscritti nella esiziale lista uomini non rei, creduti grassatori perché indicati dal romore pubblico, o assenti, o dimenticati nelle prigioni, o soldati nell'esercito: de' quali errori, molti scoperti e corretti, più molti occultati dalla morte. Non erano di tanta asprezza le pratiche del decennio: allora non si metteva a prezzo la vita dei fuorbanditi; e presi, andavano al giudizio colle forme comuni: dibattimento e difesa.
      Per altra legge aboliti i giudizi correzionali, l'azione non più fu pubblica; la querela dell'offeso muoveva il procedimento, il perdono lo troncava; le antiche rimessioni e transazioni, spente colla feudalità, rividdero il giorno. Erano colpe correzionali le ingiurie, le battiture, le non mortali ferite, le leggiere violenze al pudore, che dopo quella legge restavano impunite se il potere o la ricchezza del colpevole compravano il silenzio o il perdono. Ingiustizia più scandalosa, giacché ad oltraggio dei deboli e dei miseri, e più sentita, perché nel secolo delle uguaglianze, nata per l'avarizia del fisco apportando quei giudizi correzionali spesa non lieve al tesoro.
      Tale giustizia era nelle leggi; notiamone alcuni effetti. Il principe Philipstadt aveva due figliuole adulterine, e 'l duca di Spezzano parecchi figli della stessa colpa. Il codice vietava che fossero legittimati, ma il re li dichiarò legittimi in grazia de' due genitori, a lui cari, con grave danno degli eredi naturali e con offesa delle leggi.


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Storia del reame di Napoli
di Pietro Colletta
pagine 963

   





Philipstadt Spezzano