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      Dapprima promulgarono ai 15 di dicembre un terribile bando, con cui dichiaravano nulle, ingiuste, irregolari, violente, ed abusive tutte le bolle, scomuniche, e lettere pontifizie, che si erano affissate fino a quel punto nel regno, e vietavano ogni discorso, [490] o difesa contraria a questa dichiarazione. Prescrivevano di poi, che qualunque persona, la quale avesse cotali bolle, scomuniche, censure, rescritti, o che le fossero spediti in avvenire, dovesse presentarli nel termine di ventiquattro ore in Palermo all’avvocato fiscale del real patrimonio, in Messina all’avvocato fiscale della udienza, e nelle altre città, e terre ai capitani di esse; e comandavano, che niuno potesse riputare come scomunicato qualunque ministro, o uffiziale ecclesiastico, o secolare; e che tutti si dovessero trattare indifferentemente, come non scomunicati. Le pene fulminate in questo bando ai contravventori erano lo esilio, e la confiscazione dei beni agli ecclesiastici, e la morte a’ laici; qual gastigo si sarebbe dato ex abrupto, e senza veruna forma giuridica. Codesto bando non solo fu spedito per tutte le città, e le terre del regno, ma affinchè non fosse ignorato, furono le copie di esso dispensate a tutte le case dei regolari, con ordine che le facessero leggere pubblicamente in capitolo. Ne furono anche mandati varî esemplari in Roma, dove si videro affissi nei luoghi pubblici (2096).
      Dopo questa promulgazione si applicarono i ministri ad eseguire quanto eglino nel bando aveano minacciato.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1481

   



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