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      Fu loro assegnato un magistrato, il quale decidesse tutte le questioni nate fra loro e i Cristiani, o fra Ebrei ed Ebrei, e per gastigare i loro delitti, qualora delinquessero. Furono loro concesse nel commercio tutte le franchiggie, e privilegi, de’ quali godeano i vassalli del re, e gli stranieri. Fu permesso, qualora fossero arrivati ad un certo numero di famiglie, di aprire una così detta scuola per gli esercizî della loro religione, e di avere un luogo separato per la sepoltura, con certe condizioni. Furono eglino anche ammessi ad esercitare la medicina, e la cerusìa, purchè non ne restasse lesa la religione cattolica. Non fu loro prescritto alcun segno, per cui si distinguessero; anzi fu loro accordato che potessero portare le armi, come gli altri cittadini, e in città, e nella campagna. Ebbero finalmente la licenza di fare allattare i proprî figliuoli dalle balìe cristiane, e di tenere al loro servigio, oltre gli schiavi, servi ancora, e serve cristiane, purchè quelli avessero compita la età di anni venticinque, e queste di trentacinque, beninteso però che le balìe, ed i servi, o serve, non potessero abitare nelle loro case, senza il previo permesso degli ordinarî del luogo.
      A vista di queste, e di altre grazie, che furono accordate dal re alla loro nazione, concorsero gli Ebrei in grandissimo numero, così in Napoli, che nelle altre città di quel regno. In Sicilia non costa da fasti storici, che vi sieno comparsi. Vi sarà forse venuto alcuno per osservare le disposizioni de’ nazionali, ma certamente non fu conosciuto.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1481

   



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