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      Sotto il primo aspetto tutta la prerogativa accordatagli dal dritto naturale, e dalla ragione si riduce solo alla non imputazione. Nè questa è una prerogativa sua particolare: appartiene generalmente a tutti gli esecutori di quel, che dal loro signore gli vien comandato; il che facendo, l'atto deve imputarsi a chi l'ha ordinato, non a chi non poteva dispensarsi dall'eseguirlo. Sotto il secondo aspetto il privilegio dell'ambasciatore si ristringe ad avere un foro speziale di giudicatura, il quale è sempre quello del Principe, da cui vien spedito. Quindi non ha impunità, non ha asilo, non costituisce territorio distinto nel territorio altrui, nè ha tante altre prerogative attribuitele come derivanti dal primitivo dritto delle genti(258). Solo è vero, che delinquendo, o facendo cosa contraria alle leggi del paese ove sta, il giudice del territorio (che solo lo può) verifica il fatto, e poi ne trasmette l'informazione a giudicare al foro del reo, cioè del Principe, da cui fu spedito: ma sempre il Principe presso cui risiede è in dritto, di domandare, che la giustizia si faccia, e non può ricusarsele. In questo adunque neppur è singolare il loro privilegio, ma è uniforme, e simile a quello di tutti coloro che pienamente godono d'un foro di giudicatura proprio, e particolare(259). In fine sono essi ospiti controdistinti e per riguardo alla persona di chi gl'invia, e per la eccellenza del loro ministero diretto tutto a conciliar le paci, coltivar le amicizie, soccorrere ai loro nazionali, e fare in una parola il maggior bene della spezie umana.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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