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      VII. Non possono stando ne' porti, o nel mare territoriale d'un neutrale tentar di ritoglier colla forza, o coll'astuzia le prede già fatte da' loro contrarj; nè liberar i loro concittadini fatti prigionieri, nè in una parola mutar lo stato delle cose da come lo trovano nell'arrivare(581).
      VIII. Non possono procedere a vendita, o ad esazion di riscatto delle prede da essi fatte, ed ivi condotte, prima, che sian state giudicate da' magistrati del loro Sovrano (creduti fin ora i soli giudici competenti) esser di buona preda; della qual sentenza debbon presentar valido documento al magistrato locale per ottenerne la licenza dell'esecuzione. Ottenutala è poi in loro libertà far ciocchè meglio convenga ai loro interessi, nè il neutrale vieta ai suoi sudditi farne la compra, quantunque in ogni altro punto proibisca ad essi meschiarsi negli armamenti, o aver parte d'interesse, e di lucro nelle prede.
      Coteste regole sono comuni così verso i corsari, come verso le navi regie da guerra delle nazioni guerreggianti.
      Tra questi soli due diversi modi d'accogliere i corsari, o le navi Regie de' guerreggianti può fondatamente disputarsi qual sia da prescegliersi da un Sovrano risoluto d'osservare una sincera e religiosa neutralità. Perchè l'usar rigore maggiore di quello spiegato nel primo modo sarebbe inumanità, e fierezza, e darebbe argomento d'animo avverso ed ostile: e per contrario l'usar connivenza maggiore della spiegata nel secondo modo allorchè si dà libera prattica a cotesti navigli, sarebbe una parzialità poco diversa dalla dichiarata alleanza(582).


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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