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      Ci mostrarono con ciò, che l'utilità nella sostanza dell'atto debba anteporsi alla legitimità della forma. Quindi io non dubiterò di sostenere, che se un Principe in un trattato di neutralità fatto con un solo de' guerreggianti, stipulasse, per cagion d'esempio, di dover restar libero a' suoi sudditi il continuar a fornir munizioni di controbando di guerra ad ambedue i guerreggianti, e fosse d'altronde manifesto dover riuscir questo patto più profittevole al Sovrano, che non contrasse, che non a quei, che ha concluso il trattato, non si potrebbe trarne giusto motivo d'irritazione. Nè mi fa peso la trita massima legale, che beneficium invito non confertur, massima messa in voga da' glossatori, ma spessissimo contraddetta, o sottomessa ad eccezioni da' saggi antichi giureconsulti, non men, che dal sentimento della naturale equità.
      (82) Invano adunque si affaticano coloro, che fanno due ragioni, l'una torta, e falsa, e dissoluta, e disposta a rubare, ed a mal fare, ed a questa han posto nome di ragion di Stato; ed a lei assegnano il governo de' Reami, e degl'Imperj; e l'altra semplice, e diritta, e costante, e questa sgridano dalla cura, e dal reggimento delle, città, e de regni, e caccianla a piatire, ed a contendere tra' litiganti. Casa Oraz. a Carlo V.
      (83) Si fa servire al sostegno di somigliante dottrina l'assioma legale Jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse existimetur Dig. lib. I. tit. I. l. 3.; ma con evidente equivoco trallo stato d'attuale pericolo d'offesa, e lo stato in cui sia soltanto prevista, e temuta l'offesa.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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