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      Dig. lib. XXXIX. tit. 2. l. 2.
      (315) Si intra diem constituendum non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus est. Dig. Tit. de Damn. inf. l. 4.
      (316) Unusquisque cogitur aut de damno infecto cavere, aut ædibus carere quas non defendit. Dig. Tit. eod. l. 9.
      (317) Così nel testo, ma evidentemente "esiterò".[Nota per l'edizione elettronica Manuzio]
      (318) Tale sarebbe un'antica negletta fortezza posta alle sponde d'un fiume navigabile, occupata la quale se ne precluderebbe l'importante navigazione. Così parimente se stasse sù d'una strada maestra, o nelle gole d'un natural varco tra insuperabili montagne, o in altra posizione egualmente importante ad aprir il passo, e a dominare su vasto spazio di paese.
      (319) Abbagliò però il Puffendorff [Lib. II. c. 6. alla fine] allorchè dicendo doversi dal guerreggiante prima intimare all'amico neutrale di fortificare, e metter presidio nella sua fortezza per non lasciarla invadere dall'avversario, soggiunse, che doveasegli anche offrir denaro per levar truppe, e per spender in quella fortificazione, e della spesa da esso fatta dopo tal intimazione dovesse esser dall'intimante rifatto, e rimborzato. Gran cosa! Solo per essersi un istante il Puffendorff scostato dalla guida de' legislatori Romani è caduto in profondo errore. Non dicono quelle leggi, che chi esercita l'azione damni infecti sia tenuto ad offrir denaro al possessore dell'edifizio minacciante danno, e molto meno a rimborzarne i ripari. L'indifferenza d'un neutrale non rimarrebbe limpida, ed immacolata dopo l'accettazione di somigliante offerta.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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