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      Ma tra' popoli indipendenti, tra' quali non vi è legge scritta, nè legislatore prescelto, sono innumerabili i casi dell'urto de' dritti, onde sorgono guerre, perchè la decisione ne è rimessa alla forza.
      (403) Vedi p. 15. p. 19. e p. 281.
      (404) Vedi p. 33., e p. 148.
      (405) L'ostinazione a non voler rinunziare, nè sacrificare il proprio dritto all'altrui commodo maggiore, ha fatta nascere la triviale sentenza summum jus summa injuria, che in questo solo senso è vera, quantunque assurdamente concepita in modo, che produce contradizione ne' termini. Dovrebbe piuttosto dirsi summum jus summa iniquitas, giacchè chi sostiene il suo dritto ancorchè con eccesso, non offende mai la giustizia, può solo offendere l'equità, ed egli sarà iniquus, ma non sarà injustus.
      (406) Vedi s. p. 17., e p. 167.
      (407) Un commercio con una sola fortezza, o al più con una città fortificata, (che non possono naturalmente esser molto vaste, semprecchè s'impegnano a sostener assedj) interrotto solo per giorni, o al più per qualche mese non può calcolarsi come un grave danno al commercio del neutrale: e per conseguenza non è gran sacrifizio l'astenersene. Nè lice metter in conto l'alto prezzo, a cui comprerebbero gli assediati i viveri, per ingrandire il sacrifizio dell'astenersi i neutrali a condurveli, giacchè questo incarimento non è un naturale stato di cose, ma un effetto dello stesso assedio piantatovi dal nemico, e sarebbe assurdo, che un neutrale violando l'amicizia volesse trar profitto contro l'assediante dall'istesso atto di lui.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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