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      Chi aveva eseguito il ratto era punito colla morte; e come se la semplice morte non fosse corrispondente all'enormità del misfatto, egli doveva o esser bruciato vivo, o fatto in pezzi dalle fiere nell'anfiteatro. La dichiarazione che potea far la rapita, che ciò era seguito col consenso di lei, invece di salvare l'amante, esponeva lei medesima ad esser partecipe della pena. Ai genitori della colpevole, o disgraziata fanciulla era ingiunto il dovere di pubblicamente accusarla; e se mai prevaleva in essi il sentimento naturale in maniera da far loro dissimulare l'ingiuria, e riparare, mediante il successivo matrimonio, l'onore della famiglia, eran puniti colla confiscazione e coll'esilio. Gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso, convinti di aver dato mano al ratto o alla seduzione, erano bruciati vivi, o posti a morte coll'ingegnoso tormento di versare loro in gola una quantità di piombo liquefatto. Poichè il delitto era pubblico, n'era permessa l'accusa eziandio agli stranieri. La facoltà di agire non si limitava ad alcun termine di anni e si estendevano le conseguenze della sentenza anche alla prole innocente che nasceva da tale irregolar congiunzione425.
      Ma quando il castigo eccita più orrore, che il delitto, il rigor della legge penale dee cedere ai comuni sentimenti dell'umanità. Furono dunque mitigate ne' regni seguenti, o revocate le parti più odiose di tal editto426; e Costantino medesimo con atti speciali di clemenza bene spesso ammollì la durezza delle sue generali costituzioni.


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Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano
Volume Secondo
di Edoardo Gibbon
pagine 377

   





Costantino