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      (373) Habemus enim et hominum numerum qui delati sunt et agrum modum. Eumen. in Paneg. vet. VIII. 6. Vedi Cod. Theod. l. XIII. Tit. X. XI. col Coment. di Gotofredo.
      (374) Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut feracium ramorum foetus hebetaverit, quo declinet fidem censuum, et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus capitale subibit exitium, et bona ejus in Fisci jura migrabunt. Cod. Theod. l. XIII. Tit. XI. leg. 1. Sebbene questa legge non sia esente da una studiata oscurità, essa è peṛ sufficientemente chiara per provare quanto fosse minuta l'inquisizione, e sproporzionata la pena.
      (375) Sarebbe cessata la maraviglia di Plinio. Equidem miror P. R. victis gentibus argentum semper imperitasse non aurum. Hist. Nat. XXIII. 15.
      (376) Furono prese precauzioni (Vedi Cod. Theod. l. XI. Tit. II. e Cod. Justin. l. X. Tit. XXVII. leg. 1, 2, 3,) per restringer ne' Magistrati l'abuso dell'autorità ś nell'esazione che nella compra del grano; ma quelli che avevano tant'abilità da leggere le Orazioni di Cicerone contro Verre (III de frument.) potevano istruirsi di tutte le diverse arti d'oppressione, rispetto al peso, al prezzo, alla qualità ed al trasporto delle specie. L'avarizia d'un Governatore senza lettere poteva supplire alla sua ignoranza.
      (377) Nell'originale "Procince". [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]
      (378) Cod. Theod. lib. XI. Tit. XXVIII. leg. 1 pubblicata il d́ 24. Marzo dell'anno 395 dall'Imperatore Onorio, solo due mesi dopo la morte di Teodosio suo padre.


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Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano
Volume Terzo
di Edoardo Gibbon
pagine 482

   





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