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      ) a L. 10 il volume ec. ec. ec.
      2° Per difetto di ordini: - perchè se a molto provvidero, non fu provvisto a tutto, e se la catena difetta di un anello, non istringe persona; - le spese enormi che occorrono, - la lentezza del procedere, dissuadono dal cimentare giudizi; - ai definitivi reparti non possiamo dare luogo se prima il processo criminale non è risoluto; - il processo si prolunga anni, - e dove il danaro irregolarmente accettato poteva impiegarsi con utile, chiesto nelle regole sta morto, e non frutta. - Ordina il Codice di Commercio si trasferisca il fallito in carcere, anche prima di conoscere se doloso o infelice sia il fallimento (Art. 455): in pratica, quantunque promossa la domanda di arresto, quantunque manifesta la bancarotta, passeggia, commercia, e proteo redivivo s'incappa da contrabbandiere, o s'immaschera da mezzano. - L'uomo sospetto di aver commesso un furto cum fustibus et gladiis è rinchiuso immediatamente in carcere: il fallito doloso che prese merci e danari nei 40 giorni antecedenti il fallimento (445), che non giustifica perdite (593), che non pure non tenne i libri in regola, ma nè anche presenta libri (594), non è tocco. - Forse perchè il fallimento doloso è meno grave del furto semplice? Filangeri, amico degli uomini, non dubitò consigliare che al bancarottiere si dovesse con un ferro rovente segnare in fronte la nota dell'infamia, e condannarlo a carcere perpetuo(99). La riforma Leopoldina, § 79, parifica il fallimento doloso al furto qualificato, epperò gli applica la pena dai 3 ai 20 anni di lavori pubblici; la legge del 1° agosto 1827 dai 7 ai 20 anni.


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Scritti
di Francesco Domenico Guerrazzi
Le Monnier Firenze
1847 pagine 469

   





Codice Commercio Leopoldina