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      Ogni magistrato deve dar ragione dell'assolutoria o condanna per ingiuria, furto, ferita. La magistratura popolare dichiara senz'altra garanzia, senz'altra ragione che il suo sì o no, se un tale commise grassazione, omicidio, ecc. (Eco giudiziario, 1875): anzi, aggiungerò, può dichiararlo ancor più impunemente, col tacere, colla scheda bianca, che è, sia pure, davanti alla legge scritta, un'affermazione, ma, davanti alla coscienza del giurato ignorante e incline alle restrizioni mentali, è un mezzo termine tra la verità e l'ingiustizia. E fossero almeno osservate le precauzioni formulate dalla legge per impedire gl'inconvenienti della giurìa! Noi sappiamo, p. es., che una delle più importanti è quella che i giurati "non comunichino con chicchessia relativamente alle accuse fatte ad un individuo fino dopo la propria dichiarazione". Quest'obbligo essi anzi lo giurano; ma il fatto è (e tutti lo sanno) che non lo pratican mai e che essi comunicano perfino e pubblicamente col difensore del reo. E perchè lasciare il diritto di esclusione, non motivato, alla difesa, cosicchè sempre escludonsi i giurati migliori, quelli che per censo, per onoratezza e per ingegno più possono resistere alle seduzioni ed alla rettorica? Come credere che uno zotico qualunque possa tener dietro a quei processi, come accadde ad Ancona, in cui s'interrogarono 747 testimoni e si richiesero ai giurati 5000 quesiti? Come credere che meglio possano resistere alla minaccia della vita essi che non hanno nulla da perdere in una assoluzione, quando fino i giudici veri e responsabili si lasciano intimorire?


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L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia alla giurisprudenza ed alla psichiatria
(Cause e rimedi)
di Cesare Lombroso
Fratelli Bocca Editori Torino
1897 pagine 833

   





Eco Ancona