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      ), quindi più pericolosi e feroci. [Nota per l'edizione elettronica Manuzio: nell'originale le cifre indicate erano 10, 83 e 71%]
      (397) : Ann. d'hyg., 1877. Rivista penale, aprile, 1878.
      (398) Ecco come proposi di riformare l'art. 46 succitato sopprimendo l'art. 47: Se la causa che gli tolse (in tutto od in parte) la coscienza del delinquere, o in ogni modo ve lo spinse, derivasse da vizio o malattia avente i caratteri di permanenza (monomania, epilessia, lipemania, pellagra, alcoolismo, meningite, o pazzia morale, ecc.), l'imputato dovrà esser ritenuto e curato in apposita casa di custodia fino a constatata guarigione. Con ciò ovviai d'introdurre in apparenza un ente od istituto nuovo nel meccanismo penale, riescendo però a rendere specificata l'antica custodia e ad applicarla, anche, a quelle malattie che senza appartenere alle alienazioni mentali riescono ai medesimi effetti, come già saggiamente consigliava il Mancini. Credo poi utile la soppressione dell'articolo 47, perchè reputo assai problematica l'imputabilità di coloro che vi sono contemplati, ed i suoi gradi non misurabili con precisione neppure da psichiatri; e perchè anche per gl'individui suddetti vale la presunzione che quando sieno posti in libertà riescano di pericolo al pari e peggio di prima; e perchè parrebbe giusto che la società dovesse attendere alla cura di essi nell'istesso modo che attende all'emendamento dei colpevoli. - Si accostano a codesta mia opinione i prof. Bini, Tamburini, Tamassia, Berti, Raggi.


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L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia alla giurisprudenza ed alla psichiatria
(Cause e rimedi)
di Cesare Lombroso
Fratelli Bocca Editori Torino
1897 pagine 833

   





Nota Manuzio Ann Mancini Tamburini Tamassia Berti Raggi