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      XVIII. E ciò appunto è seguito nel nostro paese. La linea che circoscriveva la regia prerogativa, tuttochè, generalmente parlando, fosse abbastanza chiara, non era stata in ogni parte tirata con accuratezza o precisione. E però, sull'orlo del terreno assegnatole vi era qualche spazio disputabile, dove seguitarono a succedere invasioni e rappresaglie, finchè, dopo anni ed anni di lotta, furono stabiliti segni evidenti e durabili. Sarebbe pregio dell'opera notare in che modo, e fino a qual punto, i nostri antichi sovrani avessero l'abitudine di violare i tre grandi principii che proteggevano le libertà nazionali.
      Nessuno de' re d'Inghilterra ha mai preteso arrogarsi tutto il potere legislativo. Il più violento dei Plantageneti non si reputò mai competente a decretare, senza il consentimento del suo Gran Consiglio, che un giury si dovesse comporre di dieci individui invece di dodici, che la dote d'una vedova dovesse essere la quarta parte del patrimonio invece della terza, che lo spergiuro dovesse reputarsi delitto di fellonia, e che la consuetudine di dividere gli averi in parti uguali fra i maschi d'una famiglia dovesse introdursi nella contea di York(6). Ma il re aveva il potere di perdonare i colpevoli; e vi è un punto in cui il potere di perdonare e quello di far leggi sembrano di leggeri confondersi fra loro. Uno statuto penale viene virtualmente annullato, se le penalità che esso impone sono regolarmente rimesse ogni qualvolta vi è luogo ad applicarle. Il sovrano, senza alcun dubbio, era competente a condonare le punizioni, e in ciò il suo diritto non aveva limiti; e per tal ragione, egli poteva annullare virtualmente uno statuto penale.


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Storia d'Inghilterra
di Thomas Babington Macaulay
Editore Felice Le Monnier Firenze
1859 pagine 1707

   





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