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      Ma questo isolamento della norma giuridica, che è prodotto dell'attività giuridica da ciò che l'ha prodotto cioè dall'attività stessa, ci condurrebbe a delle difficoltà: a) anzitutto non potremmo determinare il Diritto in quanto, avendo ogni Stato un proprio diritto positivo diverso, quando non contrario, a quello degli altri Stati e - dovendo noi prescindere dalla coscienza giuridica dello Stato che ha dettate quelle norme - noi non potremmo mai sapere quale è il vero diritto, né potremmo identificarlo con quello della nostra Nazione, perché anche le altre leggi sono diritto per gli altri popoli; b) la norma giuridica diverrebbe astratta poiché astrarrebbe dalla coscienza giuridica della Nazione, e pertanto non potrebbe essere applicata, non avendo alcun valore coattivo, poiché la coattività non può dargliela che la coscienza giuridica, che la rende concreta adattandola alle esigenza storiche attuali; c) è contraddittoria perché o essa è fuori della coscienza giuridica che l'ha storicamente superato e quindi contraddice alla coscienza giuridica medesima e perciò non può essere pensata ed applicata, o è pensata ed applicata ed allora fa parte della coscienza giuridica che si esprime nell'esecutore della legge.
      La norma è dunque inconcepibile indipendentemente dalla coscienza giuridica che l'ha prodotta, ed essa in tanto è, in quanto risponde alle esigenze della coscienza giuridica in un determinato momento della sua attività, ché, se non risponde più a questa esigenze, rimane littera mortis finché il legislatore interprete della coscienza giuridica attuale al suo superamento non trovi il modo di sopprimerla.


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La Ragione d'essere della Filosofia
di Giuseppe Mannarino
Tipogr. Abramo Catanzaro
1931 pagine 111

   





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