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      Considerazione più estesa meritano gli ordinamenti che ragguardano alle forme del procedere nei giudizi. Questo suggetto d'alta importanza, sovra il quale i governi della moderna Europa serbano tuttora maniere diverse, vedesi nel codice di Eleonora trattato con tanta avvedutezza, che meraviglia quasi ne fa di ritrovarvi quelle istituzioni che, o si rispettino come rimembranze dell'antica giurisprudenza dei Quiriti, o si pregino come il germe delle leggi più accreditate dei nostri tempi, son degne egualmente dell'attenzione dei dotti. Ecco come Eleonora determinava la forma dei giudizi: scritte che siansi ordinatamente le allegazioni delle parti, dovranno gli scrivani leggerle al cospetto loro e dei giudici; e fatto ciò, l'uffiziale nostro che presiede al giudizio dovrà eccitare gli stessi giudici a pronunziare, secondo ch'è usato, e render la ragione dovuta" [1079] . Questi giudici erano allora scelti fra li più notabili del luogo, che detti erano probi uomini. Onde mentre si trova in quella legge il benefizio dell'intervento di più persone nei giudizi eziandio della prima istanza, vi si ravvisa, per quanto appartiene alle cose criminali, una sembianza di quell'ordinamento dei giurati del quale si tiene così alto conto in alcune delle moderne legislazioni. Quei giudici infatti non erano uffiziali del principe, ma consultori solamente del di lui delegato. Ad essi era data la medesima norma nel sentenziare che ai giurati d'oggidì; perché giudicavano nella coscienza delle anime loro" [1080] . Se si eccettua adunque quella distinzione fra la cognizione del fatto e l'applicazione del diritto, che caratterizza il giudizio dei giurati, vedesi nel provvedimento di Eleonora non poca analogia con quelle teorie della romana giurisprudenza che sì alto rumore levarono poscia fra i riformatori della ragion criminale; e che magnificate da alcuni, e da altri sottoposte a severa disamina, saranno forse in ogni tempo apprezzate diversamente; perché all'opposto della ragion civile, nella quale più uniformi presentansi le condizioni di tutti i popoli, la legge criminale avrà sempre a frenare malvagità di varia maniera, a porre in opera uomini di tempera diseguale, a rispondere a diversi sociali bisogni.


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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