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      In tal modo si governarono le assemblee ordinarie dei nostri parlamenti. Ed a gloria della patria nostra sia detto; che mentre in altre provincie sopravanzandosi i confini dalle prische istituzioni segnati alle politiche podestà, o spente restarono le antiche maniere di governo, o procedettero nella creazione delle novelle gravi perturbamenti; la saviezza con cui la nazione sarda contenta ai diritti accordatile non cercò mai modo di snaturare il proprio statuto, fece sì che nel successivo governo dei sovrani di Castiglia, come nella breve signoria della casa imperiale austriaca e nel fausto dominio dei reali di Savoia siano state sempre riconosciute ed apprezzate le basi della politica legislazione dell'isola.
      Questo carattere di saviezza manifestarono le corti sarde fino dalla prima convocazione, che, come già ho narrato, ne fece il re don Alfonso. Gioverammi pertanto nel toccare di questo e dei successivi parlamenti il non pretermettere di dare un breve sunto delle cose precipue trattatevi. Dalla qual relazione non leggiera gloria io penso sia per derivare alla Sardegna; poiché nel giudicare dello stato morale di una nazione, la norma più accertata è quella della disamina della di lei legislazione; e fra le leggi colle quali reggesi l'isola, se quelle bandite dai suoi sovrani comprovano la sapienza di chi le diede, quelle altre che procedettero dalle dimande delle corti, possono far fede della perspicacia di chi le richiedeva.
      Pose mente il parlamento in questo primo consesso alla conferma della carta di Eleonora, già rispettata per consuetudine pressoché in tutto il regno [1145] ; proponendo ad un tempo il temperamento di alcune pene inumane non più comportevoli [1146] . Conoscendo i danni ed i disagi derivanti dal giudicarsi le cause dei regnicoli da tribunali stranieri, ottenne dal sovrano che vietato fosse pei nazionali qualunque giudizio fuori dell'isola [1147] . Considerando quanto importasse il far intervenire negli ordinamenti l'autorevole consiglio della persona onorata della maggior confidenza del sovrano, implorava che nei negozi tutti di privato interesse fosse necessaria alla validità dell'ordinazione la soscrizione del vicecancelliere, o di chi ne faceva le veci [1148] . Molte altre proposizioni rassegnò pure il parlamento alla considerazione del sovrano [1149] , delle quali tralascio di far menzione; e solo soggiungerò che fino da questa prima congrega si ottenne a favore dei capitoli delle corti (che così chiamaronsi le leggi concedute dai sovrani nella novella forma) la speciale promessa di una pronta ed incontrastabile esecuzione [1150] .


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Storia di Sardegna
di Giuseppe Manno
pagine 1187

   





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